Pratiche edilizie

Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) Legge n. 73/2010 

La comunicazione di inizio lavori è stata introdtta dalla legge 73/2010, ed è prevista in caso di opere di manutenzione straordinaria purchè queste non interessino parti strutturali dell'edificio.

Semplificando, si può affermare che la C.I.L. viene applicata con due modalità:

Nel caso di lavori che non comportano demolizioni o costruzioni di tramezzi è necessaria la sola Comunicazione di Inizio Attività consegnata al Comune a cura del proprietario dell'immobile.

Nel caso di lavori che richiedono lo spostamento, la realizzazione di nuove murature o l'apertura di porte interne ecc, è necessario allegare alla Comunicazione anche la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato.

Attualmente nella piccola edilizia privata la Comunicazione di Inizio Lavori è tra le pratiche edilizie più comuni, ad esempio è necessaria per effettuare i lavori di ristrutturazione interni di un appartamento, per diversa distribuzione degli spazi interni, per il rifacimento di un bagno, oppure per piccole opere esterne.

Per un preventivo personalizzato o per richiedere un appuntamento  chiama il  333 2747411 per parlare direttamente con il tecnico.

Il servizio comprende:

Il sopralluogo e il rilievo dell'immobile;

La redazione degli elaborati grafici (ante inter post);

La redazione della relazione tecnica;

La presentazione della Comunicazione Inizio Lavori presso il vostro Municipio;

Direzione lavori.

La variazione catastale;

 

Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

La Dichiarazione di Inizio Attività, regolamentata nel Testo Unico dell'Edilizia, è stata utilizzata, negli ultimi anni, come atto amministrativo prevalentemente nel caso di opere di manutenzione straordinaria.

La legge n. 122 del 30 Luglio 2010, abolisce la DIA sostituendola con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Tuttavia in questo momento di transizione in alcuni Comuni o Municipi viene ancora accettata la DIA.


La presentazione della Segnalazione è necessaria per opere di manutenzione straordinaria con modifica delle strutture.

Permesso di Costruire (PdC)

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune dopo che ne sia stata fatta richiesta e previa verifica, da parte dell'ufficio tecnico comunale, che il progetto per il quale si richiede l’autorizzazione rispetti gli strumenti urbanistici vigenti. Il permesso di costruire è necessario per:
- nuove costruzioni;
- ristrutturazione urbanistica;
- ristrutturazione edilizia che modifichi un organismo edilizio rendendolo differente per forma, volume, sagoma, prospetti o superfici dal precedente.
Alla pratica edilizia consegnata al Comune deve essere allegato un progetto firmato da un professionista abilitato che ne attesti la rispondenza agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti. Tali elaborati dovranno descrivere dettagliatamente l’intervento che si vuole realizzare.
Entro 60 gg. dalla richiesta sarà avviato il procedimento per provvedere al rilascio del permesso e entro 15 gg. dalla presentazione della domanda possono essere richieste integrazioni documentali interrompendo i termini che ridecorreranno nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
Il permesso di costruire è soggetto al pagamento di oneri concessori quali gli “oneri di urbanizzazione” e il “costo di costruzione”.


Recupero sottotetti - L.R. lazio 13/09 -

In base alla L.R. 13/09 della Regione Lazio è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti , avendo così la possibilità di ricavare una o più camere oppure un'unità abitativa indipendente.

L.R. 13/09 della Regione Lazio non è applicabile alle zone omogenee A (centri storici).

Il servizio prevede:

Sopralluogo;
Verifica di fattibilità;
Avvio iter della pratica e assistenza fino all'ottenimento dell'abitabilità.